responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità in atti
Cass. 22.06.2002, n. 9147
Non è
necessaria, la querela di falso quando oggetto del giudizio è la responsabilità
disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità
ideologica o la responsabilità risarcitoria del
soggetto cui si addebiti di avere confezionato un atto materialmente
contraffatto, perché in questi casi non si tende a rimuovere l'efficacia
probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità
disciplinare o risarcitoria dell'autore della
falsità.